L’Alto Consiglio dei diritti umani (UNHCR) approva la Dichiarazione dei contadini e di altre persone che lavorano in zone rurali

Ott 29, 2018 | agricoltura e allevamento, leggi, prodotti

Riceviamo e diffondiamo l’informazione ricevuta dall’Associazione Rurale Italiana (ARI) e dalla Rete Semi Rurali (RSR)

°°°°°

Il Consiglio dei diritti umani ONU (UNHCR) ha approvato la Dichiarazione dei diritti dei contadini e di altre persone che lavorano in zone rurali. 

Premesso che all’art 1 essa definisce come contadino ” una persona qualsiasi che esercita, o mira a esercitare da solo o in associazione con altri o come comunità, attività di piccola produzione agricola, di sussistenza e/o per il mercato, e che si affida significativamente, per quanto non necessariamente in modo esclusivo, al lavoro familiare e ad altri modi non monetizzati di organizzare il lavoro, e che dipende in maniera particolare dalla terra ed è attaccata ad essa.”,

all’art.19 dichiara i diritti dei contadini sulle sementi

1. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali hanno il diritto alle sementi, in conformità con l’articolo 28 della presente Dichiarazione, che comprende: (a) il diritto alla protezione delle conoscenze tradizionali relative alle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura; (b) il diritto di partecipare equamente alla ripartizione dei benefici che derivino dall’utilizzo di risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura; (c) il diritto di partecipare ai processi decisionali sulle questioni riguardanti la conservazione e l’uso sostenibile di risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura; (d) il diritto di mettere da parte, utilizzare, scambiare e vendere i semi da loro prodotti o i loro materiali di moltiplicazione;

2. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali hanno il diritto di mantenere, controllare, proteggere e sviluppare i propri semi e le proprie conoscenze tradizionali.

3. Gli Stati devono prendere delle misure per rispettare, proteggere e soddisfare il diritto alle sementi dei contadini e delle altre persone che lavorano in zone rurali.

4. Gli Stati devono assicurare che semi di qualità e quantità sufficiente siano a disposizione dei contadini nel periodo più adatto per la semina, e ad un prezzo accessibile. 

5. Gli Stati devono riconoscere il diritto dei contadini di affidarsi o ai propri semi, o ad altri semi disponibili localmente e di loro scelta, e il diritto di decidere sulle coltivazioni e sulle specie che desiderano coltivare. 

6. Gli Stati devono prendere delle misure appropriate per sostenere i sistemi di sementi dei contadini, e devono promuovere l’agrobiodiversità e l’uso dei semi dei suddetti.

7. Gli Stati devono prendere delle misure appropriate per assicurare che la ricerca e lo sviluppo agricoli includano i bisogni dei contadini e delle altre persone che lavorano in zone rurali, e per assicurare una loro attiva partecipazione alla definizione delle priorità e nell’effettuazione di attività di ricerca e sviluppo agricoli, prendendo atto della loro esperienza, e devono aumentare gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo delle colture e dei semi orfani che rispondano ai bisogni dei contadini e delle altre persone che lavorano in zone rurali.”

Cerca un articolo

Archivio