Nuova Legge: i terrazzamenti coperti dal bosco non sono più considerati come ‘bosco’

Set 11, 2013 | leggi

I terrazzamenti coperti dal bosco non sono più bosco

I terrazzamenti coperti dal bosco per la nuova Legge non sono più bosco. La Legge cambiando la definizione di bosco annulla i vincoli paesaggistico, idrogeologico ecc. che si applicano solo su ciò che la legge nazionale definisce bosco se non recepita dalle regioni. Il testo di modifica è a pagina 13 della Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2012. Il testo va un po’ interpretato leggendo la vecchia Legge e guardando la nuova. Per facilitare la lettura si riporta qui di seguito una sintesi gentilmente redatta dal Prof. Mauro Agnoletti Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali dell’Università di Firenze.

Non sono considerati più bosco:

– i castagneti da frutto in attualità di cultura;

– i terrazzamenti;

– i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero ai fini produttivi;

– le radure e tutte le altre superfici che interrompono la continuità del bosco identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati con superfici inferiori a 2000 metri quadrati;

Art. 26 Definizione di bosco e di arboricoltura da legno Comma 1 lett. b –

Nelle more dell’emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d’arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell’adesione a misure agro ambientali promosse nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale dell’Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli,i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d’estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.

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